IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, il quale prevede che con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri possono essere modificati, al fine di tener conto  delle
esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei  responsabili
d'imposta o  delle  esigenze  organizzative  dell'amministrazione,  i
termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti relativi  a
imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 e successive modificazioni, con il  quale  e'  stato  emanato  il
regolamento  recante  le  modalita'  per   la   presentazione   delle
dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto; 
  Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto n. 322 del 1998,
concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta, il quale  fissa
al 31 luglio il termine di presentazione della dichiarazione; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente»; 
  Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle  entrate  15
gennaio 2013 pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle  entrate
il 17 gennaio 2013, con  i  quali  sono  stati  approvati  i  modelli
770/2013 Semplificato e 770/2013 Ordinario; 
  Considerate le  esigenze  generali  rappresentate  dalle  categorie
professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali  da  porre
in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta; 
  Considerato che un differimento di termini per la  trasmissione  in
via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 non
comporta alcun  onere  erariale,  atteso  che  la  funzione  di  tale
dichiarazione   e'   soltanto   riepilogativa   e,   pertanto,   alla
presentazione della stessa non sono connessi obblighi  di  versamento
delle imposte; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Termini per la presentazione in via telematica relativa all'anno 2012
                della dichiarazione modello 770/2013 
 
  1. La dichiarazione dei sostituti d'imposta,  di  cui  all'art.  4,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,
n. 322,  e  successive  modificazioni,  relativa  all'anno  2012,  e'
presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i  soggetti
incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del  medesimo  decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,  entro  il  20
settembre 2013. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 luglio 2013 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Letta            
 
 
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
        Saccomanni